Il diritto amministrativo è una branca del diritto pubblico e si occupa di disciplinare l’organizzazione della pubblica amministrazione, le attività legate al raggiungimento degli interessi pubblici e i rapporti tra diverse forme di espressione del potere pubblico e i cittadini. Il diritto amministrativo, come anche abbiamo avuto modo di leggere sul blog dell’avv. Francesco Mollica, come tutte le altre branche afferenti al diritto, è costituito da: una parte generale, che comprende il procedimento amministrativo, gli enti pubblici, i contratti, ecc…, occupandosi pertanto di quegli istituti sostanziali, oggetto di studio dei manuali di diritto amministrativo; una parte speciale, che si occupa della sicurezza pubblica, del governo del territorio, dell’ambiente, delle professioni, dell’urbanistica; una parte puramente processuale, dato che il processo amministrativo è disciplinato da norme leggermente diverse da quelle di altre discipline processuali.

Attualmente, come ci ricorda anche l’Avv. Filippa Mollica, le fonti del diritto amministrativo si distinguono nel seguente modo: 1. fonti ordinarie: le leggi ed i regolamenti, oltre ai fatti o agli atti idonei a produrre norme giuridiche, conformemente a quanto disposto nell’ordinamento giuridico, per recare un’innovazione al suo interno. 2. fonti extra ordinem: si tratta di norme poste da soggetti che non godono di potestà normativa, seguendo peraltro modi anomali rispetto alle previsioni dell’ordinamento, come nel caso del principio di necessità. L’esempio migliore è rappresentato dal decreto legge; 3. fonti atipiche, che si trovano ad un livello intermedio tra le fonti di grado costituzionale e le leggi ordinarie. Il diritto amministrativo, scrive l’Avvocato Francesco Mollica del foro di Roma, riconosce alle Amministrazioni alcune importanti prerogative, però racchiuse in limiti ben definiti, legati al rispetto del principio costituzionale di legalità.

Quest’ultimo afferma che l’amministrazione può agire solo attraverso l’emanazione degli atti amministrativi previsti e tipizzati dalla legge (in conformità al principio di tipicità) e per conseguire il fine previsto dalla legge (in conformità con il principio di nominatività). Qualora vengano a mancare questi importanti requisiti, l’atto amministrativo potrà essere dichiarato nullo, inesistente ed annullabile. Rimane, però, inalterata la possibilità di ricorrere giurisdizionalmente contro gli atti amministrativi, se si presume possano contenere elementi contrari alla legge. In questi casi, si può ricorrere ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con la funzione di annullare gli atti amministrativi illegittimi. Inoltre, il diritto amministrativo prevede sei importanti principi su cui la Pubblica Amministrazione deve basarsi. Il primo è definito principio di legalità. Secondo questo principio, l’attività dei pubblici poteri realizzarsi completamente e conformemente alla legge.

Nessuna amministrazione può esistere senza essere conforme alla legge. L’ordinamento giuridico italiano declina in tre diversi modi il principio di legalità connesso al diritto amministrativo: – non contraddittorietà dell’atto amministrativo rispetto alla legge (è il caso della preferenza della legge), poiché i regolamenti amministrativi non possono contenere norme contrarie a quanto previsto già dalla legge;  – conformità formale, secondo la quale l’azione amministrativa deve essere caratterizzata da una base legislativa, costruendo il rapporto tra legge e amministrazione sulla non contraddizione della legge e sul dovere di agire secondo quanto previsto dalla legge; – conformità sostanziale, che approfondisce il tema della conformità formale, con riferimento all’obbligo per l’amministrazione di agire secondo quanto previsto dalla legge e alla possibilità di quest’ultima di incidere anche sulle modalità di esercizio dell’azione.